Informazioni generali
REGOLAMENTO DI ATENEO
(D.R. n.3523 del 29.10.99)
Titolo I - Funzioni, strutture e personale
Art.1
1. Finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina la razionalizzazione e la funzionalità del servizio complessivo delle biblioteche d'Ateneo e la individuazione di livelli omogenei minimi dei servizi da offrire all'utenza. Ogni biblioteca può articolare autonomamente i suoi servizi nel rispetto del regolamento stesso e della salvaguardia del rapporto con l'utenza, finalizzandola alle forme rispondenti alle esigenze di ricerca e di formazione dell'ente universitario di appartenenza.
2. Biblioteche della S.U.N.
Le biblioteche della Seconda Università degli studi di Napoli possono essere: di Interfacoltà, di Facoltà, di Facoltà-Dipartimento, di Interdipartimento, di Dipartimento, di Centro Interdipartimentale e d'Istituto (fino alla soppressione di questi nei tempi previsti dall'art. 76 dello Statuto).
3 . Definizione dei tipi di biblioteca
È biblioteca di Interfacoltà quella che afferisce a due o più Facoltà dell'Ateneo, e loro corsi di laurea.
È biblioteca di Facoltà quella che afferisce ad una Facoltà dell'Ateneo, e suoi corsi di laurea.
E' biblioteca di Facoltà-Dipartimento quella che afferisce a una o più Facoltà e a uno o più Dipartimenti.
È biblioteca Interdipartimentale quella che afferisce a due o più Dipartimenti dell'Ateneo, e alle discipline ad essi afferenti.
È biblioteca di Dipartimento quella che afferisce a uno dei Dipartimenti dell'Ateneo, e alle discipline ad esso afferenti.
È biblioteca di Centro interdipartimentale quella che afferisce a uno dei Centri interdipartimentali dell'Ateneo, e alle discipline ad essi afferenti.
4. Definizione di biblioteca
Per biblioteca si intende un sito ben individuato e destinato esclusivamente a tale uso, corredato da un patrimonio librario, documentario, informatico, da sussidi didattici, da servizi di informazione documentale di carattere informatico e telematico e da strutture di supporto tali da consentire la consultazione e l'utilizzo del patrimonio suddetto.
5. Istituzione ed attivazione Le biblioteche appartenenti alle tipologie indicate all'art. 1.3, sono istituite con provvedimento del Rettore a seguito di delibera del Senato Accademico, sulla base della valutazione della natura e della consistenza del posseduto librario, documentario e informatico, su proposta dei Presidi delle
Facoltà interessate nel caso di biblioteca di Interfacoltà, del Preside della Facoltà nel caso di biblioteca di Facoltà, del Preside della Facoltà e del Direttore di Dipartimento interessati nel caso di biblioteca di Facoltà-Dipartimento, dei Direttori dei Dipartimenti interessati nel caso di biblioteca Interdipartimentale, del Direttore di Dipartimento, Centro interdipartimentale o istituto nel caso rispettivamente di biblioteche di Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto, acquisito il parere favorevole della Commissione delle Biblioteche di cui all'art. 2.
La biblioteca è attivata con provvedimento del Rettore in presenza del presupposto di: locali idonei, attrezzature, personale, fondi; a tal fine il Servizio Amministrativo delle Biblioteche effettua le necessarie verifiche.
6. Funzione e accesso.
Le biblioteche, la cui funzione primaria è quella di strumento per la ricerca, didattica e lo studio, sono di norma aperte al pubblico, secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli organismi istitutivi. L'accesso al patrimonio librario è comunque garantito:
- agli studenti dell'Ateneo, e di altri Atenei previa autorizzazione del direttore della biblioteca;
- agli studenti stranieri beneficiari di programmi di mobilità studentesca;
- ai dottorandi con sede amministrativa nell'Ateneo o in sedi consorziate;
- al personale in servizio dell'Ateneo.
7. Gestione e direzione scientifica
Le singole strutture bibliotecarie sono gestite dal personale bibliotecario in servizio nelle stesse. La direzione scientifica è affidata ai Presidi delle Facoltà interessate nel caso di biblioteca di Interfacoltà, al Preside nel caso di biblioteca di Facoltà, al Preside della Facoltà e al Direttore di Dipartimento interessati nel caso di Biblioteca Facoltà-Dipartimento, ai Direttori dei Dipartimenti interessati nel caso di biblioteca Interdipartimentale, al Direttore del Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto nel caso rispettivamente di biblioteca di Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto o a loro delegato.
8. Fondi librari
I fondi librari e documentari, a qualunque titolo formatisi, che non siano inseriti in una delle biblioteche e non siano tali da costituire una biblioteca autonoma, restano sotto la responsabilità del direttore della struttura didattico-scientifica a cui afferiscono, il quale li segnalerà al servizio amministrativo delle biblioteche. Per la gestione degli stessi non possono essere attribuiti personale e fondi dall'Ateneo.
Art.2: Commissione delle biblioteche.
1. Istituzione e finalità
È istituita la Commissione delle biblioteche di Ateneo al fine di garantire l'omogeneità delle attività bibliotecarie dell'Ateneo stesso.
2. Composizione
La Commissione delle biblioteche è istituita dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è presieduta dal Rettore o suo delegato, ed è così composta:
- i Presidi delle Facoltà o loro delegati;
- i Direttori scientifici dei Dipartimenti dotati di biblioteca;
- il Responsabile del Servizio Amministrativo delle Biblioteche;
- 4 unità di personale bibliotecario;
- i 4 rappresentanti degli studenti in Senato Accademico.
3. Compiti
La Commissione delle biblioteche promuove:
- la normalizzazione e informatizzazione bibliografica e catalografica;
- il coordinamento degli acquisti al fine della razionalizzazione della spesa, per quanto attiene agli acquisti di carattere collettivo;
- il prestito interbibliotecario;
- la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'area delle biblioteche;
- i rapporti e la cooperazione con le altre biblioteche ubicate sul territorio regionale e/o con quelle delle altre università italiane, straniere, degli enti locali, delle sovrintendenze ai beni librari, nonché le altre istituzioni culturali, sociali ed economiche italiane e straniere;
- la costituzione di consorzi per l'acquisto di entità librarie o documentarie che per importanza e spesa trascendono le possibilità finanziarie dei singoli atenei;
- iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio librario, documentario ed informatico dell'Ateneo;
fornisce pareri:
- sul conferimento di autonomia amministrativa e contabile delle biblioteche;
- sull'assegnazione delle unità di personale afferenti all'area delle biblioteche.
Essa propone, altresì, agli organi accademici competenti, i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi per le biblioteche. La Commissione delle biblioteche, previa verifica del patrimonio librario e documentario esistente e dei requisiti di cui all'art.1.4, procede all'individuazione delle biblioteche dell'Ateneo secondo le tipologie indicate all'art. 1.3, oppure in assenza dei requisiti richiesti, all'individuazione dei fondi librari presenti nell'Ateneo.
4. Modalità di convocazione.
La Commissione delle biblioteche è convocata dal presidente, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando occorra o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
Art.3: Servizio amministrativo delle biblioteche.
Il Servizio amministrativo delle biblioteche è istituito con provvedimento del Direttore amministrativo e la titolarità ne è affidata a personale tecnico amministrativo di categoria EP dell'area delle biblioteca, al quale spettano oltre le competenze previste dalla L. 23/86, i seguenti compiti:
- fornire i dati necessari alla Commissione sulla istituzione delle biblioteche dell'Ateneo;
- acquisire le comunicazioni relative ai fondi librari esistenti nell'Ateneo;
- dare indicazioni alla commissione sull'utilizzo delle unità di personale afferenti all'area delle biblioteche, tenuto conto delle esigenze delle strutture afferenti al sistema bibliotecario dell'Ateneo.
Art. 4: Centri di servizio.
Per razionalizzare il sistema bibliotecario dell'Ateneo il Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di servizio di ateneo e/o interdipartimentali.
Art. 5: Direzione e norme transitorie.
1. Direzione.
La direzione amministrativa della biblioteca è affidata a personale di categoria D, o in mancanza di categoria C, con p.e. non inferiore a C4, dell'area delle biblioteche nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo. Il direttore, in qualità di ordinatore di spesa e consegnatario dei beni provvede agli acquisti.
2. Norme transitorie.
Laddove la biblioteca non abbia ancora realizzato la sua autonomia amministrativa e contabile, o manchi la figura professionale idonea, la direzione della stessa sarà affidata ai Presidi delle Facoltà interessate nel caso di biblioteche di Interfacoltà, al Preside nel caso di biblioteca di Facoltà, al Preside della Facoltà e al Direttore di Dipartimento interessati nel caso di Biblioteca Facoltà-Dipartimento, ai Direttori dei Dipartimenti interessati nel caso di biblioteca Interdipartimentale, al Direttore del Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto nel caso rispettivamente di biblioteca di Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto, il quale la dirigerà in accordo con il personale bibliotecario ad essa preposto.
La responsabilità della gestione della biblioteca, con eccezione dell'impegno di spesa, sarà affidata con provvedimento del Responsabile del Servizio amministrativo delle biblioteche, acquisito il parere favorevole dei Presidi nel caso di biblioteca di Interfacoltà, del Preside nel caso di biblioteca di Facoltà, del Preside della Facoltà e del Direttore di Dipartimento interessati nel caso di Biblioteca Facoltà-Dipartimento, dei Direttori dei Dipartimenti interessati nel caso di biblioteca Interdipartimentale, del Direttore del Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto nel caso rispettivamente di biblioteca di Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto, mediante l'utilizzo di criteri oggettivi, ad una unità di personale di categoria C, con p.e. non inferiore a C2 dell'area delle biblioteche, che rivestirà, pro-tempore, il ruolo di preposto alla biblioteca.
Art. 6: Consiglio di biblioteca.
1. Presso le biblioteche di Interfacoltà, di Facoltà, di Facoltà-Dipartimento di Interdipartimento e di Dipartimento è costituito un Consiglio di biblioteca che affianchi il direttore scientifico, di cui all'art. 1, comma 7, in ordine alla politica delle acquisizioni librarie e delle attività culturali che si rapportano alle biblioteche.
2. A tale consiglio partecipa di diritto e con voto deliberativo, il direttore della biblioteca o, in assenza di autonomia amministrativa, il preposto alla biblioteca che rivestirà anche le funzioni di segretario.
3. Il consiglio di biblioteca è composto da almeno tre docenti (ordinari, associati o ricercatori), designati dalla struttura a cui afferisce la biblioteca.
TITOLO II - Ordinamento interno
Art. 7: Custodia e conservazione.
Il materiale librario e documentario, i mobili e le attrezzature esistenti nelle biblioteche sono affidati per la custodia e la conservazione al direttore della biblioteca. Nel caso in cui la biblioteca non abbia autonomia amministrativa essi sono affidati ai Presidi nel caso di biblioteca di Interfacoltà, al Preside nel caso di biblioteca di Facoltà, al Preside della Facoltà ed al Direttore di Dipartimento nel caso di Biblioteca Facoltà-Dipartimento ai Direttori dei Dipartimenti interessati nel caso di biblioteca Interdipartimentale, al Direttore del Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto nel caso rispettivamente di biblioteca di Dipartimento, Centro interdipartimentale o Istituto.
Art. 8: Registrazione inventariale.
1. Le unità di materiale di materiale librario e documentario che entrano a far parte della biblioteca sia per acquisto, sia per donazione, lascito o cambio, devono essere registrate nel registro inventariale con numerazione unica e progressiva. Alla fine di ogni anno solare tali registrazioni, riportate sul prospetto delle variazioni inventariali, vengono consegnate all'Ufficio patrimonio. E' fatto obbligo al responsabile amministrativo della biblioteca di provvedere con scadenza quinquennale alla verifica inventariale e con scadenza decennale alla ricognizione inventariale di tutto il materiale librario e documentario.
2. Per quanto riguarda il materiale librario, ogni opera avrà il proprio numero di inventario. Le opere composte da più volumi devono essere registrate con un distinto numero di inventario, qualora in ciascun libro risulti indicato il prezzo di copertina. Nel caso in cui l'importo sia riferito all'intera opera, si procede all'inventariazione attribuendo lo stesso numero di inventario per ogni volume, seguito da un numero progressivo. Per i periodici e per le dispense il numero di inventario verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata. Un distinto numero d'inventario deve essere attribuito ad ogni unità del materiale documentario.
Art. 9: Inventari topografici.
1. Ogni biblioteca deve avere:
a) un inventario topografico generale del materiale librario e documentario;
b) un inventario topografico dei mobili e delle attrezzature.
2. Negli inventari topografici alla descrizione bibliografica essenziale di ogni opera deve essere aggiunto il numero di inventario.
Art. 10: Cataloghi.
Ogni biblioteca deve avere almeno:
a) Un catalogo alfabetico per autore
b) Un catalogo generale dei periodici
c) Un catalogo informatico consultabile in rete locale e non.
Art. 11: Proposte di acquisto.
In ogni biblioteca deve tenersi a disposizione degli utenti un registro (o altro sistema equivalente) delle proposte di acquisto.
Art. 12: Gestione amministrativo-contabile.
I Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Centri Interuniversitari, i Direttori dei Centri Interdipartimentali e i Direttori di Biblioteche si atterranno per la gestione amministrativocontabile delle biblioteche, rispettivamente nell'ambito delle proprie competenze alle seguenti norme:
1.Per materiale bibliografico si intende l'acquisto o il rinnovo di abbonamenti, acquisto di riviste, periodici, libri, giornali che presentino specifico carattere unitario sotto il profilo bibliografico.
2.Per l'acquisto di materiale bibliografico saranno destinati appositi finanziamenti, distinti dal fondo di funzionamento, i quali conservano il vincolo di destinazione.
3.Il limite del valore per le spese in economia è fissato in € 51.646,00.
4.Per l'acquisto di materiale bibliografico, sia esso su supporto cartaceo o su supporto elettronico, considerata la particolare natura, possono essere fatte spese in economia secondo le seguenti disposizioni:
a) a richiesta di fornitura va effettuata ove possibile alla casa editrice;
b) è ammessa la trattativa privata o la procedura di gara ristretta quando l'importo della spesa non sia superiore ad € 7.747,00 IVA esclusa;
c) per le spese superiori a € 7.747,00 e fino a 51.646,00è ammessa la procedura di gara negoziata.
5. Non può essere suddivisa artificiosamente in più forniture alcuna fornitura che possa considerarsi con carattere unitario, salvo che per ragioni particolari, da specificare espressamente, non si ritenga affidarla a più fornitori o ditte; con l'avvertenza che il carattere unitario andrà inteso nel significato bibliografico della locuzione ovvero andrà riferito all'inseparabilità di opere in più volumi o di collezioni di testi o di serie periodiche.
6. La documentazione da inviare all'Ufficio di Ragioneria consiste:
a) nel prospetto riepilogativo;
b) nel buono d'ordine numerato, timbrato e firmato;
c) nella fattura in originale timbrata e firmata dall'ordinatore di spesa con visto attestante la regolare esecuzione della fornitura e con la dichiarazione che la bolla di consegna è agli atti del centro di spesa;
d) nella copia del buono di carico inventariale;
e) nel verbale di aggiudicazione della gara.
7. Le economie di gestione relative a fondi per l'acquisto di materiale librario possono essere riassegnate, su motivata richiesta, nell'esercizio finanziario successivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, rimanendo invariata la loro destinazione.
8. In caso di donazione si procederà attraverso le seguenti fasi:
1) il donante sottoscriverà la dichiarazione indicata nell'allegato 1 che verrà controfirmata dal responsabile della struttura a cui afferisce la Biblioteca e sarà inviata tutte le volte che si presenti la necessità all'Ufficio Affari Generali;
2) il Rettore, in qualità di rappresentante legale dell'Ateneo, accetterà la donazione in base al Regolamento che disciplina i principi ed i procedimenti in materia di donazioni emanato dalla S.U.N. con D.R. n° 23 del 24/7/97;
3) nelle more dell'acquisizione al patrimonio dei beni librari da parte dell'Ateneo, in ottemperanza all'art. 793 del Codice Civile, i centri di spesa predisporranno un apposito registro di ingresso del materiale bibliografico donato al quale sarà attribuito un numero provvisorio che resterà valido fino all'accettazione della donazione ed alla successiva inventariazione vera e propria;
4) le opere che presentano un'inventariazione provvisoria non potranno essere concesse in prestito.
9. Per le biblioteche possono essere introdotti adeguamenti che fermo restando il modello organizzativo contabile dell'Ateneo, si rendessero strettamente indispensabili per la particolare natura della gestione di esse.
10. Nella presente materia non trovano applicazione le norme rego lamentari vigenti nell'Ateneo in contrasto con la presente disciplina.
TITOLO III - Utenza
Art.13: Apertura al pubblico.
1.Apertura pomeridiana.
Le biblioteche, compatibilmente con l'organizzazione interna delle singole strutture, assicurano l'apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane. A tal fine il direttore amministrativo della biblioteca o in assenza di autonomia amministrativa il responsabile della struttura didattico-scientifica cui afferisce la biblioteca di concerto con il preposto, opera una programmazione annuale delle risorse utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (lavoro straordinario, progetti di incentivazione, utilizzo degli studenti part-time).
Art.14: Divieti.
Nella fruizione delle biblioteche è vietato:
1) introdurre materiale librario proprio, salvo autorizzazione;
2) far segni o scrivere sui libri o arrecare danni di qualunque genere al materiale librario, documentario e informatico;
3) trattenersi nelle sale di lettura per fini estranei allo studio;
4) servirsi insieme ad altri lettori della stessa opera, salvo autorizzazione;
5) violare la consuetudine del silenzio in sala lettura;
6) fumare in qualsiasi ambiente delle biblioteche nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni interne.
Art.15: Richiesta delle opere.
1. La richiesta delle opere verrà garantirà almeno in una specifica fascia oraria nell'ambito delle ore di apertura al pubblico.
2. La richiesta delle opere desiderate in lettura va sempre effettuata per iscritto su schede fornite dalla biblioteca, presentando un documento di identità. Per ogni opera va fatta richiesta separata. Possono essere introdotte limitazioni al numero di richieste che si possono presentare in una giornata.
3. Possono essere istituite sezioni che permettano il libero accesso ai libri da parte degli utenti.
Art. 16: Informazioni bibliografiche, guide, bollettini.
1. Le informazioni bibliografiche possono essere richieste verbalmente al personale della biblioteca o per iscritto al direttore amministrativo o al preposto.
2. E' prevista la realizzazione di una guida alla biblioteca che informi gli utenti sulla consistenza delle raccolte, sui servizi offerti e sulle norme che li regolano.
3. Le biblioteche possono pubblicare periodicamente bollettini o liste delle nuove accessioni.
Art. 17: Riproduzione fotografica.
1. Il servizio di riproduzione fotografica è garantito a tutti gli utenti, a titolo oneroso. I criteri per usufruire di tale servizio sono dettati dalla Commissione delle biblioteche nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Il direttore o il preposto possono negare il permesso di riproduzione nei casi in cui il materiale possa essere danneggiato.
Art. 18: Ammissione al prestito esterno.
Sono ammessi alla richiesta di prestito esterno:
- il personale dell'Ateneo;
- gli studenti previa malleveria di un docente;
- gli studiosi che ne abbiano autorizzazione scritta dal direttore della biblioteca o dal responsabile della struttura di afferenza. Il prestito non potrà superare il termine di 30 giorni.
Art. 19: Opere escluse dal prestito esterno:
a) le enciclopedie, i trattati, i dizionari, i codici e le raccolte di leggi, i repertori bibliografici e in generale tutte le opere di larga e diffusa consultazione;
b) i libri di testo consigliati per gli esami;
c) i periodici;
d) le miscellanee;
e) i libri pregiati o rari;
f) il materiale su supporto magnetico;
g) i sussidi didattici.
Art. 20: Restituzione delle opere.
1. Nessun lettore può uscire dalla biblioteca senza aver prima restituito o depositato in custodia le opere ricevute in lettura.
2. I frequentatori possono chiedere che talune opere ottenute in lettura, se non di frequentissima consultazione, non siano riposte dopo la restituzione, ma rimangano a loro disposizione per alcuni giorni.
Art. 21: Trasgressioni e sanzioni.
1. Salva la responsabilità civile e penale, chi trasgredisce alla disciplina della biblioteca o ne turba la quiete o si rende colpevole di sottrazioni o di danni, su proposta del direttore amministrativo della biblioteca o del preposto viene escluso, con provvedimento del Rettore, temporaneamente o definitivamente dall'accesso alle biblioteche dell'Ateneo.
2. Chi non restituisce l'opera ricevuta in prestito entro il termine stabilito, o la restituisce danneggiata, viene invitato a restituire l'opera o a sostituirla con un altro esemplare identico, oppure, se l'opera non si trova in commercio, a risarcire il danno su indicazione del direttore amministrativo della biblioteca o del preposto. Trascorsi inutilmente trenta giorni il direttore amministrativo della biblioteca o il preposto deve informare il Rettore, che provvede all'esclusione dal prestito nonché dall'accesso di tutte le biblioteche dell'Ateneo, citando l'inadempiente davanti all'autorità giudiziaria.
Art. 22: Restituzione annuale dei prestiti.
Entro la seconda metà di luglio tutte le opere concesse in prestito devono essere effettivamente restituite alla biblioteca e ricollocate al loro posto.
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